Sez. L, Sentenza n. 5310 del 29/08/1986 (Rv. 447878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 193 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ OLTRE IL LIMITE DI LEGGE MA NON TOTALE PRECEDENTEMENTE AL RAPPORTO ASSICURATIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE - MODESTO PEGGIORAMENTO DELL'ORIGINARIA SITUAZIONE INVALIDANTE - SUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - PREESISTENZA - SENTENZA N. 193 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PORTATA - RIDUZIONE DI DETTA CAPACITÀ OLTRE IL LIMITE DI LEGGE MA NON TOTALE PRECEDENTEMENTE AL RAPPORTO ASSICURATIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE - MODESTO PEGGIORAMENTO DELL'ORIGINARIA SITUAZIONE INVALIDANTE - SUFFICIENZA.*
Dopo la sentenza n. 193 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, primo comma, R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non prevede che si considera invalido anche l'assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo e subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, il principio dettato dall'art. 1885 cod. civ. circa la nullità del rapporto assicurativo per l'inesistenza del rischio (principio operante anche in materia di assicurazioni sociali, in virtù del disposto dell'art. 1886 cod. civ.) va coordinato con la portata della citata pronuncia di incostituzionalità con la conseguenza che, ove la capacità di guadagno sia già ridotta oltre il limite di legge (purché non totalmente), è sufficiente a far sorgere il diritto alla pensione d'Invalidità anche un modesto peggioramento dell'originaria situazione invalidante. (V 1605/84, mass n 433685; (V 7182/83, mass n 431789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1885, Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)