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Sez. L, Sentenza n. 1605 del 08/03/1984 (Rv. 433685 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ACCERTAMENTO - SITUAZIONI DI FATTO NON DEFINITIVE ANTERIORI A DETTA SENTENZA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433685-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - RILEVANZA EX SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ACCERTAMENTO - SITUAZIONI DI FATTO NON DEFINITIVE ANTERIORI A DETTA SENTENZA - ESTENSIONE.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 1983, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, il diritto alla pensione d'Invalidità sussiste anche quando, pur essendo la capacità di guadagno ridotta oltre il limite pensionabile già prima dell'inizio del rapporto assicurativo, sia intervenuto, nel caso di tale rapporto, un ulteriore fatto riduttivo di tale capacità, il quale va, peraltro, accertato con criterio di particolare rigorosità. La citata norma, nel testo risultante dalla sentenza costituzionale, è applicabile - data l'efficacia retroattiva propria delle pronunce d'illegittimità costituzionale - anche alle situazioni di fatto anteriori alla pubblicazione della sentenza stessa sulle quali non si sia formato il giudicato. (V 7182/83, mass n 431789; (V 3111/79, mass n 399463).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)