Sez. U, Sentenza n. 10968 del 05/05/2008 (Rv. 602978 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Regione Sicilia - Legge reg. n. 22 del 1964 - Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Relative controversie - Giurisdizione - Determinazione - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In tema di revisione dei prezzi di appalto di opera pubblica, l'art. 1 della legge reg. siciliana n. 22 del 1964 e successive modifiche, nel prevedere le modalità di determinazione e calcolo con cui la regione e gli altri enti provvedono ad effettuare la revisione dei prezzi, non dispone che tale revisione sia senz'altro dovuta, sicchè, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Sicilia, la posizione dell'appaltatore, mentre ha natura di mero interesse legittimo - tutelabile davanti al giudice amministrativo - fino a quando l'Amministrazione appaltante non abbia esercitato il potere discrezionale di accordare detta revisione, assume consistenza di diritto soggettivo - e può, quindi, essere fatta valere davanti al giudice ordinario - solo quando sia intervenuto detto riconoscimento e residui controversia solo sul "quantum" del credito, restando ininfluente, ai fini della giurisdizione, la sussistenza di un'eventuale clausola contrattuale che vincoli l'amministrazione al riconoscimento della revisione, poiché - non essendo consentite, nel vigore della legge n. 37 del 1973, deroghe pattizie - la nullità della clausola (sulla cui validità avrà cognizione, in via incidentale, il giudice amministrativo) impedisce il consolidarsi di una posizione di diritto soggettivo in capo all'appaltatore.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)