diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 14531 del 11/10/2002 (Rv. 557849 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Regione Siciliana - Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Relative controversie - Determinazione - Criteri - Fattispecie in tema di riconoscimento parziale.
Stato
decisa il 2002-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557849-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

In materia di appalti di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Siciliana il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Solo a seguito del riconoscimento da parte dell'amministrazione committente la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può pertanto essere fatta valere davanti al giudice ordinario; ma deve trattarsi di riconoscimento riferibile all'intera opera, giacché il riconoscimento parziale - limitato, cioè, a particolari lavori o categorie di lavori (con esplicita o implicita esclusione di altri) - circoscrive la competenza giurisdizionale del giudice ordinario alle pretese ad esso riconducibili, con la conseguenza che, anche in presenza di un'accordata revisione parziale, la cognizione sulla domanda dell'appaltatore, intesa ad ottenere una più ampia revisione, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo (che, in via incidentale, può decidere sulla validità della clausola escludente la revisione dei prezzi sull'importo suppletivo della perizia di variante).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)