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Sez. U, Sentenza n. 5731 del 19/04/2002 (Rv. 553888 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Regione Siciliana - Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Relative controversie - Giurisdizione - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2002-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553888-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

In materia di appalti di opera pubblica, anche nella disciplina normativa posta dalla Regione Siciliana (legge reg. n. 22 del 1964 e succ. modif.) il procedimento di revisione dei prezzi, nella fase del riconoscimento, è presidiato dal potere discrezionale dell'amministrazione appaltante, sicché, in tale fase, la posizione dell'appaltatore ha natura di mero interesse legittimo, come tale tutelabile davanti al giudice amministrativo. Solo a seguito del positivo riconoscimento ad opera dell'amministrazione la posizione dell'appaltatore assume consistenza di diritto soggettivo, e può essere fatta valere davanti al giudice ordinario; ma deve trattarsi di riconoscimento proveniente dall'organo dell'ente pubblico abilitato a manifestarne la volontà, cioè dall'organo deliberativo dell'ente appaltante, sicché non hanno rilevanza atti e comportamenti riferibili ad organi meramente tecnici, come l'ingegnere capo o il direttore dei lavori, oppure ad uffici addetti alla contabilità.

Riferimenti normativi: Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge Reg. Sicilia 23/10/1964 num. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)