Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007 (Rv. 596017 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO | Interpretazione idonea a dare comunque un significato al contratto - Criterio integrativo e sussidiario - Utilizzabilità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - CONSERVAZIONE DEL CONTRATTO
In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1367 cod. civ., postulando che il giudice non abbia potuto identificare chiaramente l'intento delle parti attraverso l'utilizzazione degli altri criteri previsti dalle precedenti disposizioni (artt. 1362 e ss. cod. civ.), ha carattere integrativo e sussidiario rispetto a questi ultimi: pertanto, qualora gli stessi abbiano consentito di individuare adeguatamente il significato e la portata del contratto, il criterio in esame non può trovare applicazione, neppure in funzione della conservazione del negozio, non potendo tale finalità essere conseguita attraverso un'interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, ma dovendo in tal caso dichiararsi, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)