Sez. 1, Sentenza n. 11795 del 21/11/1998 (Rv. 520935 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE | Comparazione di prodotti concorrenti - Criteri - Esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti - Idoneità - Esclusione - Valutazione di tipo sintetico - Necessità - Portata.
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - IMITAZIONE SERVILE
In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell'ottica del consumatore e tenendo conto che quanto minore risulti l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazione di carattere superficialmente sensoriale anziché da dato obbiettivi che conducano ad una più riflessiva, attenta e meditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all'esame del giudicante deve risolversi in un complessivo giudizio di confondibilità dei prodotti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)