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Sez. 1, Sentenza n. 1329 del 10/04/1975 (Rv. 374848 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IN GENERE - CONFONDIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AI CONSUMATORI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374848-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITA - IN GENERE - CONFONDIBILITA - CRITERIO DI VALUTAZIONE - RIFERIMENTO AI CONSUMATORI - FATTISPECIE.*

In tema di concorrenza sleale, ai sensi dell'art 2598 n 1 cod civ, il giudizio sulla confondibilita fra prodotti di imprese operanti nel medesimo settore commerciale va effettuato ponendosi dal punto di vista non del pubblico in genere, ma del pubblico dei consumatori, e cioe di quelle particolari categorie cui i prodotti sono destinati, con riferimento al loro grado di cultura, di preparazione e di esperienza. (nella specie un'impresa farmaceutica aveva usato carta da lettere presentante delle somiglianze con quella di una ditta concorrente, per l'identita dei caratteri di stampa, la collocazione e la Forma dei marchi, costituiti da due cerchi concentrici. I giudici del merito, rilevato che in detti cerchi erano state impresse denominazioni e segni diversi, avevano negato ogni possibilita di confusione, in considerazione del fatto che i destinatari delle lettere erano medici, farmacisti, rappresentanti di ospedali e cliniche, e quindi persone qualificate nel ramo farmaceutico. La SC ha condiviso la decisione, enunciando il principio di cui sopra). (V 2768/72, mass n 360457; 3486/69, mass n 343321).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)