Sez. 3 - , Sentenza n. 50018 del 19/09/2018 Cc. (dep. 06/11/2018) Rv. 274864 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Delitto di inquinamento ambientale - Art. 452-bis cod. pen. - Interesse protetto - Sanità pubblica - Esclusione - Ambiente - Sussistenza - Conseguenze - Contaminazione del sito - Necessità – Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452-bis cod, pen., introdotto dalla legge n. 68 del 2015, è un reato di danno, che non tutela la salute pubblica, ma l'ambiente in quanto tale e presuppone l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 e segg. d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 240 lett. E, Cod. Pen. art. 452 bis, Legge 22/05/2015 num. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)