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Sez. 3, Sentenza n. 15865 del 31/01/2017 Cc. (dep. 30/03/2017) Rv. 269489 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Legge n. 68 del 22 maggio 2015 - Delitti contro l'ambiente - Art. 452 - Bis cod. pen. - Inquinamento ambientale - Elementi costitutivi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269489-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del "deterioramento", consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della "compromissione", consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto l'evento di danno perfezionato nella ridotta utilizzazione di un corso d'acqua in conformità alla sua destinazione, quale diretta conseguenza della condotta di inquinamento).

Riferimenti normativi: Legge 22/05/2015 num. 68, Cod. Pen. art. 452 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)