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Sez. L, Sentenza n. 6560 del 11/05/2001 (Rv. 546603 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Presupposti - Declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità di una prima impugnazione - Mancanza - Conseguenze - Proposizione di una seconda impugnazione anche di contenuto diverso rispetto alla prima - Ammissibilità - Tempestività della seconda impugnazione - Necessità - Valutazione in riferimento non soltanto al termine annuale ma anche al termine breve - Decorrenza di tale ultimo termine dalla data di proposizione della prima impugnazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546603-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE

Per espressa disposizione degli artt. 353 e 387 cod. proc. civ. il principio di consumazione dell'impugnazione non opera allorché dopo la proposizione di una impugnazione che sia o si ritenga viziata venga proposta tempestivamente (in riferimento non soltanto al termine annuale, ma anche al termine breve decorrente, in mancanza di ulteriore notifica della sentenza impugnata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo questa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante) una seconda impugnazione - di contenuto identico o anche diverso rispetto alla prima - destinata a sostituire la prima impugnazione, purché al tempo di proposizione della seconda impugnazione non sia già intervenuta una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità della precedente impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)