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Sez. 2, Sentenza n. 2786 del 23/07/1969 (Rv. 342538 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVI ERRONEI ED ILLOGICI.*
Stato
decisa il 1969-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342538-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - MOTIVI ERRONEI ED ILLOGICI.*

L'accertamento e la valutazione dei giusti motivi per la compensazione delle spese sono affidati al potere discrezionale del giudice, al quale e soltanto inibito di condannare anche in minima parte alle spese la parte totalmente vittoriosa. Pertanto, la pronuncia di compensazione del giudice di merito e sindacabile in Cassazione soltanto quando la sentenza enunci al riguardo motivi illogici ed erronei. (Conf. 3531-68, massima n. 336696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)