Sez. L, Sentenza n. 1374 del 10/05/1974 (Rv. 369454 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
Il lavoratore, quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti agli enti previdenziali, puo chiedere, senza limitazione temporale la condanna dell'imprenditore alla reintegrazione in Forma specifica, mediante la regolarizzazione della sua posizione assicurativa, nel caso di prescrizione dei contributi, attraverso la Costituzione di una quota di rendita vitalizia, pari all'ammontare della parte della pensione che spetterebbe in relazione ai contributi dovuti, ai sensi dell'art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338. (Conf 1304'71, mass n 351498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)