Sez. L, Sentenza n. 170 del 19/01/1985 (Rv. 438382 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA DELL'IMPRENDITORE INADEMPIENTE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ - COSTITUZIONE DI UNA QUOTA DI RENDITA VITALIZIA - DETERMINAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CONDANNA DELL'IMPRENDITORE INADEMPIENTE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ - COSTITUZIONE DI UNA QUOTA DI RENDITA VITALIZIA - DETERMINAZIONE.*
Il lavoratore, quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti agli enti previdenziali, può chiedere, senza limitazione temporale, la condanna dell'imprenditore alla reintegrazione in Forma specifica, mediante la regolarizzazione della sua posizione assicurativa, nel caso di prescrizione dei contributi, attraverso la Costituzione di una quota di rendita vitalizia, pari all'ammontare della parte della pensione che spetterebbe in relazione ai contributi dovuti, ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. (V 30/76, mass n 378644; (Conf 1374/74, mass n 369454; (Conf 1304/71, mass n 351498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)