Sez. 2, Sentenza n. 1304 del 08/05/1971 (Rv. 351498 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'IMPRENDITORE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - CONTENUTO - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RICHIESTA DI CONDANNA DELL'IMPRENDITORE ALLA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA - CONTENUTO - AMMISSIBILITA - LIMITAZIONI TEMPORALI - INSUSSISTENZA.*
Il lavoratore, quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti agli enti previdenziali, puo chiedere, senza limitazione temporale la condanna dell'imprenditore alla reintegrazione in Forma specifica, mediante la regolarizzazione della sua posizione assicurativa, nel caso di prescrizione dei contributi, attraverso la Costituzione di una quota di rendita vitalizia, pari all'ammontare della parte della pensione che spetterebbe in relazione ai contributi dovuti, ai sensi dell'art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1453, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)