Sez. L, Sentenza n. 13279 del 10/09/2003 (Rv. 566743 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Elemento costitutivo del diritto dato dalla incollocazione al lavoro - Prova - Infracinquantacinquenni - Utilizzabilità solo dell'iscrizione o della domanda di iscrizione alla liste di collocamento - Untracinquantacinquenni - Prova libera, anche presuntiva, dello stato di effettiva disoccupazione - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
La qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall'art. 13 della legge 30.3.1971, n.118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l'assegno mensile di invalidità, per quanto concerne gli invalidi infra cinquantacinquenni va dimostrata mediante la prova dell'iscrizione nelle liste di collocamento, o la prova dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, alle quali non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione, mentre, per gli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infra sessantacinquenni) - i quali non hanno diritto alla iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite peraltro eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettato dalla legge n. 68 del 1999) - occorre la prova dello stato effettivo di non occupazione, che può essere fornita in giudizio anche a mezzo di presunzioni semplici.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)