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Sez. L, Sentenza n. 6414 del 04/05/2002 (Rv. 554115 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno mensile di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Elementi costitutivi del diritto - Incollocazione al lavoro - Configurazione per gli invalidi di età compresa tra i cinquantacinque anni compiuti e i sessantacinque anni come stato di disoccupazione o non occupazione - Prova relativa - Requisito economico - Dichiarazione sostitutiva atto notorio - Valore probatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554115-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini dell'attribuzione dell'assegno mensile di invalidità la "incollocazione al lavoro" - che è uno degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione - con riferimento agli invalidi ultracinquantacinquenni (ma infrasessantacinquenni), i quali non hanno diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, deve essere intesa come stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, senza che sia necessaria alcuna iscrizione o domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario. La prova di questa condizione può essere fornita in giudizio anche facendo ricorso a presunzioni semplici. Nello stesso modo deve essere provata la sussistenza del requisito economico costituito dalla mancanza di pensioni, assegni o altri redditi impeditivi dell'attribuzione della pensione di inabilità o dell'assegno mensile; nessun valore probatorio può essere a tal fine attribuito, nell'ambito del giudizio civile, a una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che la parte non può far derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni.

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 11, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 2, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)