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Sez. L, Sentenza n. 4257 del 23/03/2001 (Rv. 545118 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Assegno mensile di invalidità - Qualità di "incollocato al lavoro" - Prova - Iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio - Necessità - Iscrizione al collocamento ordinario - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2001-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545118-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO

La qualità di "incollocato al lavoro", richiesta dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 per poter conseguire l'assegno mensile di invalidità, deve essere provata con l'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio, mentre è ininfluente l'iscrizione alle liste ordinarie, che non è idonea a fornire all'invalido occasioni di lavoro confacenti alle sue attitudini.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)