Sez. 6, Sentenza n. 33137 del 10/09/2025 Ud. (dep. 07/10/2025) Rv. 288710-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Giudizio di cassazione - Prescrizione del reato - Presenza di statuizioni civili - Nullità di ordine generale - Rilevabilità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
Nel giudizio di cassazione, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce alla Corte di rilevare, in presenza della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, una causa di nullità assoluta e insanabile, giacché l'accertamento della nullità incide sul mantenimento delle statuizioni civili, che devono essere conseguentemente revocate, ferma restando la declaratoria di estinzione del reato ai fini penali. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato ai soli effetti civili la sentenza con la quale i giudici di appello, all'esito di un giudizio invalidamente instaurato, avevano dichiarato la prescrizione del reato e confermato la condanna risarcitoria disposta in primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)