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Sez. 5, Sentenza n. 39217 del 11/07/2008 Ud. (dep. 20/10/2008) Rv. 242326 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Prescrizione - Declaratoria immediata - Rilevabilità di nullità di ordine generale - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 2008-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242326-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

Nel giudizio di cassazione, qualora già risulti la causa estintiva della prescrizione del reato, non sono rilevabili le nullità, anche di ordine generale, poiché il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza abbia deciso anche in ordine al risarcimento dei danni da reato o alle restituzioni, giacché in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)