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Sez. 5, Sentenza n. 26064 del 09/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 231916 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena | Prescrizione - Declaratoria immediata - Rilevabilità di nullità di ordine generale - Esclusione - Eccezione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231916-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

Allorchè già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacchè in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili. (Fattispecie nella quale era stata dedotta con ricorso per cassazione l'incompetenza per materia del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado; la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rilevata altresì l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili della sentenza di appello osservando che la presupposta decisione sulla responsabilità doveva considerarsi viziata e "tamquam non esset").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)