Sez. 1, Sentenza n. 5106 del 12/03/2004 (Rv. 571055 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Espropriante - Domanda riconvenzionale - Proponibilità - Termini per l'opposizione alla stima - Inapplicabilità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
L'ente espropriante, cui è consentito opporsi alla stima amministrativa dell'indennità di esproprio (dopo Corte Cost. 22.4.1991, n. 173), può ritenere conveniente contestare la misura dell'indennità fissata in via amministrativa anche solo nell'ipotesi di impugnazione da parte dell'espropriato, e far valere le proprie ragioni, ai fini della riduzione di quella misura, mediante la proposizione di una domanda riconvenzionale, che non è più vincolata al termine per l'opposizione, quale che ne sia il decorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)