Sez. 3, Sentenza n. 23274 del 10/02/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 228728 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Individuazione della normativa più favorevole al reo - Combinazione delle norme in successione - Legittimità - Esclusione - Applicazione integrale della normativa in concreto più favorevole - Necessità - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo. (Fattispecie relativa ai delitti previsti dall'art. 4, comma primo, lett. d) della legge 7 agosto 1982 n. 516 e dall'art. 2 D.Lgs. 3 ottobre 2000 n. 74 in tema di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture inesistenti, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto più favorevole la normativa abrogata, in quanto dalla sua applicazione integrale discendeva l'intervenuta prescrizione del reato).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4 com. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/10/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)