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Sez. 1, Sentenza n. 2006 del 25/06/1971 (Rv. 352628 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - ANNUALITA E CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CESSIONI PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO - CONCLUSE IN RELAZIONE A FINANZIAMENTI ACCORDATI DA ISTITUTI DI CREDITO - TRATTAMENTO SPECIALE TRIBUTARIO - CONDIZIONI - DIRITTO DELLA BANCA DI RISOLVERE AD NUTUM IL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CESSIONE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO FISCALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352628-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - ANNUALITA E CONTRIBUTI DI ENTI PUBBLICI E CREDITI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - CESSIONI PRO SOLUTO E PRO SOLVENDO - CONCLUSE IN RELAZIONE A FINANZIAMENTI ACCORDATI DA ISTITUTI DI CREDITO - TRATTAMENTO SPECIALE TRIBUTARIO - CONDIZIONI - DIRITTO DELLA BANCA DI RISOLVERE AD NUTUM IL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA CESSIONE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO FISCALE - ESCLUSIONE.*

Per l'applicabilita del beneficio fiscale previsto dall'art 4 lett C) e nota aggiuntiva e dall'art 28, lett C) della tariffa all a alla legge di registro (RD 30 dicembre 1923, n 3269) nel testo modificato dagli artt 1 e 2 della l 4 aprile 1953, n 261 alle cessioni pro soluto e pro solvendo di annualita o contributi governativi o di enti pubblici, nonche di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulati in relazione ad aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende ed enti di credito indicati dal RD 12 marzo '936 n 375, e successive modificazioni, e necessario che tra i due rapporti negoziali di finanziamento e di cessione di credito intercorra una stretta interdipendenza. Se il negozio consenta alla banca di troncare ad nutum il finanziamento e richiedere al correntista l'immediata copertura dell'eventuale scoperto sul conto corrente indipendentemente dalla cessione, viene meno la funzione di quest'ultima garanzia dell'apertura di credito, quale conseguenza automatica dell'eventuale cessazione dell'apertura stessa, ma non viene travolta la cessione stessa. E resa, cioe, possibile la estensione degli effetti della cessione ad operazioni diverse da quella inizialmente stipulata e viene meno, pertanto, la stretta interdipendenza tra finanziamento e cessione di credito. In tale ipotesi, di conseguenza, il beneficio fiscale non spetta. (V 760'71, mass n 350579; 2633'70, mass n 349040; 2302'70, mass n 348494; 3989'69, mass n 344456).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)