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Sez. L, Sentenza n. 945 del 07/02/1985 (Rv. 439101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 E LEGGE N. 264 DEL 1949 PER I LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - COSTITUZIONE AUTOMATICA ED AUTORITATIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIONE - RICORSO ALL'ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SISTEMA EX LEGGE N. 482 DEL 1968 E LEGGE N. 264 DEL 1949 PER I LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - COSTITUZIONE AUTOMATICA ED AUTORITATIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO - ESCLUSIONE - RICORSO ALL'ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Il sistema delle assunzioni obbligatorie, presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, è strutturato in modo da dar luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti di lavoro con i soggetti a lui indicati ed avviati dall'ufficio provinciale del lavoro, e non già alla Costituzione automatica e autoritativa dei relativi rapporti; esso lascia, inoltre, all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti, sicché, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che si dovrebbe stipulare, si rivela impossibile il ricorso all'art. 2932 cod. civ., sulla esecuzione specifica dell'Obbligo di contrarre (a mezzo di pronuncia giudiziale costitutiva del contratto), nel caso di inadempimento del datore di lavoro al suddetto Obbligo di assunzione. Analoghi principi sono applicabili in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori involontariamente disoccupati (legge 29 aprile 1949 n. 264). (V 230/85, mass n 438459; (V 7031/82, mass n 424697; (V 5557/82, mass n 423294; (V 154/82, mass n 417836; (Conf 1322/79, mass n 397590, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2932, Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)