Sez. L, Sentenza n. 1601 del 22/02/1985 (Rv. 439591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ESECUZIONE SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il sistema delle assunzioni obbligatorie, previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è strutturato in modo da dare luogo a meri obblighi legali, per il datore di lavoro, di stipulare contratti con gli invalidi a lui indicati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e non già alla Costituzione autoritativa di tali rapporti. Esso, inoltre, lascia all'autonomia delle parti la Determinazione concreta di molteplici ed essenziali elementi di quei contratti, sicché, non essendo nella legge sufficientemente specificato il contenuto dell'accordo che si deve stipulare, si rivela impossibile il ricorso all'art. 2932 cod. civ. sull'esecuzione specifica dell'Obbligo di concludere un contratto, nel caso di inadempimento del datore di lavoro al suddetto Obbligo di assunzione. (V 5394/83, mass n 430309; (Conf 3425/80, mass n 407253; (Conf 1322/79, mass n 397590).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)