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Sez. 3, Sentenza n. 16069 del 15/11/2002 (Rv. 558512 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Consegna della merce al destinatario - Obbligo di consegna previo rilascio di garanzia bancaria - Assunzione dell'obbligo da parte dello spedizioniere - Operazione accessoria al contratto di spedizione ex art. 1737, cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Interpretazione del contratto - Necessità - Responsabilità dello spedizioniere nei confronti del mandante - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558512-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE

Nel contratto di spedizione, l'incarico di provvedere che la consegna della merce sia effettuata previa prestazione di garanzia bancaria da parte del destinatario della stessa, non è "ex se" riconducibile tra le "operazioni accessorie" previste dall'art. 1737, cod. civ., del cui inadempimento lo spedizioniere risponde nei confronti del mandante. La responsabilità dello spedizioniere sussiste, infatti, soltanto qualora, interpretando il mandato conferito allo spedizioniere, si accerti che spetta a quest'ultimo verificare l'osservanza delle condizioni cui è subordinata la consegna della merce e che egli non è stato autorizzato dal mandante a sostituire a sè il vettore nell'adempimento dell'incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Cod. Civ. art. 1737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)