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Sez. 3, Sentenza n. 11915 del 17/11/1995 (Rv. 494679 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Riscossione del prezzo - Assunzione dell'incarico - Operazione accessoria al trasporto ex art. 1737 cod. civ. - Configurabilità - Responsabilità nei confronti del committente - Sussistenza - Fattispecie di pagamento contro documenti.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494679-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE

Lo spedizioniere che abbia assunto l'incarico di provvedere (nella specie, curando l'esecuzione di pagamento contro documenti) alla riscossione del prezzo della fornitura eseguita dal mandante al destinatario del trasporto - operazione qualificabile come accessoria al contratto di trasporto ai sensi dell' art. 1737 cod. civ. sul contenuto del contratto di spedizione - risponde nei confronti del committente del mancato espletamento dell'incarico, visto che il vettore che sia stato a sua volta incaricato dallo spedizioniere assume al riguardo il semplice ruolo di sostituto del mandatario, a norma dell' art. 1717 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1717, Cod. Civ. art. 1737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)