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Sez. 2, Sentenza n. 7544 del 13/08/1997 (Rv. 506719 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Decisione secondo equità - Profili - Violazione di regole processuali - Rilevabilità in sede di legittimità - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506719-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudizio secondo equità del conciliatore di cui all'art. 113, secondo comma cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984, n. 399) è vincolato oltre che alle disposizione della Costituzione comprese quelle che prevedono riserve "assolute" di legge (nel cui ambito l'equità può solo avere funzione integrativa ove specificamente contemplato), al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e di quelle norme che esprimono i "principi regolatori della materia", cioè costituiscono le linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa, realizzandone la configurazione tipica. Nessuna limitazione sussiste ed è quindi denunciabile senza vincoli, la violazione di regole processuali non avendo la novella del 1984 inteso comunque deformalizzare il giudizio di equità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)