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Sez. 3, Sentenza n. 953 del 05/02/1996 (Rv. 495739 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudizio secondo equità del conciliatore - Limiti - Portata -.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495739-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il giudizio secondo equità del conciliatore, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., è vincolato alle disposizioni della Costituzione, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e di quelle norme che esprimono i "principi regolatori della materia", nonché all'osservanza delle norme processuali. Pertanto, il conciliatore, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazioni delle conclusioni, deve dare atto a verbale sia della disposta e mancata conciliazione delle parti, sia delle prove raccolte, sia di aver consentito alle parti di precisare le proprie rispettive conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 130 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)