Sez. 3, Sentenza n. 5077 del 06/06/1997 (Rv. 504997 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice conciliatore - Pronuncia secondo equità e pronuncia "ex ius scripto" - Natura comunque equitativa - Principi generali regolatori degli istituti civilistici - Disapplicazione - "Error in iudicando" rilevabile in sede di legittimità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
La pronuncia del giudice conciliatore, il cui contenuto ha carattere equitativo anche quando, in essa, si fatta applicazione di uno "ius ex scripto", non può discostarsi, negandoli, dai generali principi regolatori degli istituti civilistici senza incorrere in un errore di giudizio, rilevabile in sede di giudizio di legittimità (fattispecie in tema di risoluzione contrattuale, nella quale il conciliatore aveva ritenuto sufficiente a realizzare l'effetto impeditivo della risoluzione legale di un contratto di assicurazione, ex art. 1901, comma terzo, c.c., il semplice deposito, da parte dell'assicuratore, del ricorso per decreto ingiuntivo relativo ai ratei non pagati entro sei mesi dalla scadenza, e non anche la notificazione del ricorso stesso alla controparte. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)