Sez. 3, Sentenza n. 1237 del 02/02/1995 (Rv. 490219 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Conciliatore - Giudizio secondo equità - Caratteristiche - Responsabilità delle parti per condotta processuale temeraria - Riferibilità al principio generale del "neminem ledere" - Configurabilità.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudizio secondo equità del conciliatore - ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod.proc.civ., nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399 - il quale attiene alla decisione del merito, fermo restando l'obbligo dell'osservanza delle norme processuali, è vincolato, oltre che ai precetti costituzionali, compresi quelli che prevedono riserve assolute di legge, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e di quelle norme che esprimono i principi regolatori della materia. Di tali caratteri è priva la norma di cui all'art. 96 cod.proc.civ., la quale si limita a disciplinare la responsabilità delle parti per una condotta processuale temeraria, perché adottata nella consapevolezza del proprio torto o senza avvertire l'infondatezza delle proprie ragioni per negligenza o incuria. Ciò non impedisce, però, al conciliatore di individuare, al di fuori dei limiti della responsabilità processuale aggravata, di cui al citato art. 96, una condotta dolosa o colposa della parte che costituisca fonte di responsabilità in diretto riferimento al precetto generale del "neminem ledere", costituente principio generale dell'ordinamento, esplicito dall'art. 2043 cod.civ., del quale la responsabilità processuale aggravata costituisce una "species".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)