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Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004 (Rv. 578505 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA | Decreti emessi dal giudice ordinario anche in sede di reclamo - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578505-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA

I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ. sono soltanto suscettibili di revoca o di modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi, pertanto, del carattere della definitività e della decisorietà, non idonei ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e quindi a costituire giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 742

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)