Sez. 2, Sentenza n. 24140 del 29/12/2004 (Rv. 578505 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA | Decreti emessi dal giudice ordinario anche in sede di reclamo - Natura - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ DEI PARTECIPANTI - GIUDIZIARIA
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma cod. civ. sono soltanto suscettibili di revoca o di modificazione e non impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto aventi natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, privi, pertanto, del carattere della definitività e della decisorietà, non idonei ad incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo in conflitto e quindi a costituire giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)