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Sez. 1, Sentenza n. 5092 del 22/11/1977 (Rv. 388702 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388702-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE - LIMITI.*

Il potere del giudice di interpretare e qualificare giuridicamente la domanda trova limite nel principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e nel conseguente divieto di attribuire un bene non richiesto, o diverso da quello richiesto. (nella specie, il pretore, adito con opposizione ai sensi dell'art 9 della legge 3 maggio 1967 n 317, avverso ingiunzione di pagamento per infrazione alla disciplina dei prezzi al consumo, aveva affermato l'illegittimita dell'ingiunzione medesima, per difetto di motivazione, benche l'opponente si fosse limitato ad avanzare una improponibile richiesta di riesame nel merito del provvedimento amministrativo, al dichiarato scopo di conseguire solo una riduzione dell'ammontare della sanzione. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio detta statuizione). (V 3209/76, mass n 382002).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)