Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 16/02/1979 (Rv. 397225 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - DISCIPLINA - INOSSERVANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ORDINANZA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE - NATURA - CAUSA PETENDI - DEDUZIONE DI RAGIONI DI ILLEGITTIMITA DELL'ORDINANZA - DECISIONE RELATIVA SU RAGIONI DIVERSE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ORARI DI VENDITA - DISCIPLINA - INOSSERVANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ORDINANZA DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - RAGIONI ADDOTTE - NATURA - CAUSA PETENDI - DEDUZIONE DI RAGIONI DI ILLEGITTIMITA DELL'ORDINANZA - DECISIONE RELATIVA SU RAGIONI DIVERSE - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Nel giudizio di opposizione previsto dall'art 9 della legge n 317 del 1967 l'opponente e formalmente e sostanzialmente attore: ne consegue che le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione ad un'ordinanza di pagamento di una somma di danaro emessa dall'autorita amministrativa non costituiscono eccezioni, che possano distinguersi in proprie o improprie, ma costituiscono pur sempre l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento di una domanda di accertamento negativo e pertanto il giudice non puo prendere in considerazione l'accoglimento o meno del petitum (dichiarazione di illegittimita dell'atto amministrativo) se non in relazione alla causa petendi posta a sostegno della domanda, e incorre nella violazione dell'art 112 cod proc civ se decide sulla legittimita dell'atto per ragioni diverse da quelle prospettate dall'attore-opponente. (Conf 5092/77, mass n 388702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)