Sez. 3, Sentenza n. 37987 del 04/05/2004 Cc. (dep. 27/09/2004) Rv. 230025 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE | Applicazione simultanea di due diversi tipi di misure coercitive non detentive - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - misure coercitive - IN GENERE
In ossequio al principio di legalità, le misure cautelari personali possono essere applicate esclusivamente nell'ambito di figure tassativamente definite; pertanto non è ammissibile l'applicazione simultanea, in un "mixtum compositum", di due diverse misure tipiche quali l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod.proc.pen. ed il divieto o obbligo di dimora ex art. 283 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)