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Sez. 2, Sentenza n. 641 del 29/11/2001 Cc. (dep. 09/01/2002) Rv. 221151 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Applicazione simultanea di diverse misure non detentive fuori dai casi espressamente previsti dalla legge - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221151-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha rilevato come l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. nella L. 19 gennaio 2001 n. 4, attraverso l'introduzione dell'art. 307, comma 1 bis, cod. proc. pen., abbia affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente - l'art. 276 cod. proc. pen. in materia di violazione delle prescrizioni concernenti una misura cautelare - il caso delle misure non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia, per la sola eventualità che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 2 lett. A CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)