Sez. 4, Sentenza n. 34380 del 15/05/2003 Ud. (dep. 14/08/2003) Rv. 226016 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 - Applicazione congiunta dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
In tema di "altre misure cautelari" da adottare nell'ipotesi di Scarcerazione per decorrenza dei termini, non è consentita, ai sensi dell'art. 307, comma prima, cod. proc. pen. (come sostituito dall'art. 2, comma quinto, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modificazioni della legge 19 gennaio 2001, n. 4) - nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza di termini - l'applicazione congiunta di più misure coercitive, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 307, comma secondo, ovvero si proceda con riguardo ai delitti previsti dall'art. 407, comma secondo, lett. a), per i quali il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282, e 283. (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato l'ordinanza del giudice di merito con la quale erano state applicate congiuntamente ad un imputato, scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, in ordine al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, le misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)