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Sez. 5, Sentenza n. 2361 del 14/04/2000 Cc. (dep. 27/06/2000) Rv. 216543 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Applicazione simultanea di due diverse misure - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216543-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari, sebbene la sola disposizione che prevede il cumulo tra le stesse sia quella di cui all'art.276 cod.proc.pen. relativa all'ipotesi della trasgressione delle prescrizioni, non può tuttavia escludersi che la necessità di un'applicazione congiunta possa prospettarsi sin dall'inizio, al fine di una più efficace tutela delle esigenze alle quali è preposta altra meno grave misura, ovvero possa essere ravvisata, in un secondo momento, dal giudice del riesame in tema di appello "de libertate". Ne consegue la legittimità dell'applicazione, anche simultanea, di due misure coercitive che siano tra loro compatibili. (Nella fattispecie: obbligo di presentazione ad un ufficio di P.G. e divieto di dimora).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)