Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 02/04/1981 (Rv. 412557 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE EX ART 617 COD PROC CIV CONTRO UN'ORDINANZA EMESSA DA TALE GIUDICE - PARTECIPAZIONE DI COSTUI AL RELATIVO COLLEGIO GIUDICANTE - LICEITA - DOVERE DI ASTENSIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE EX ART 617 COD PROC CIV CONTRO UN'ORDINANZA EMESSA DA TALE GIUDICE - PARTECIPAZIONE DI COSTUI AL RELATIVO COLLEGIO GIUDICANTE - LICEITA - DOVERE DI ASTENSIONE - ESCLUSIONE.*
Il magistrato con funzioni di giudice dell'esecuzione non e tenuto ad astenersi ai sensi dell'art 51 n 4 cod proc civ dal partecipare, quale membro del collegio giudicante, al giudizio di opposizione ex art 617 dello stesso codice avverso un'ordinanza da lui emessa nell'Esercizio di dette funzioni, in quanto egli viene a conoscere della medesima questione non in un successivo grado di un unico processo, ma in un nuovo procedimento, originato dall'impugnazione di un provvedimento rispetto a cui aveva operato come giudice addetto all'esecuzione. (V 801/78, mass n 390133; (V 1221/77, mass n 384895; (V 4320/76, mass n 383027).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)