Sez. 3, Sentenza n. 4642 del 09/07/1983 (Rv. 429527 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN UN PROCESSO DISTINTO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DI TALE CIRCOSTANZA COME MOTIVO DI NULLITÀ DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - GIUDICE CHE HA CONOSCIUTO DELLA CAUSA IN UN PROCESSO DISTINTO - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUSSISTENZA - DEDUZIONE DI TALE CIRCOSTANZA COME MOTIVO DI NULLITÀ DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITÀ.*
La circostanza che il giudice abbia già conosciuto della causa, in un processo distinto, non comporta Obbligo di astensione, a differenza del caso in cui il giudice stesso abbia esercitato le sue funzioni in altro grado dello stesso processo (art. 51 n. 4 cod. proc.civ.), e, comunque, non può essere dedotta come ragione di nullità della sentenza, atteso che, a fronte dell'eventuale inosservanza dell'Obbligo di astensione, unico rimedio consentito alle parti è quello della ricusazione. (V 4444/81, mass n 415152; (V 1870/81, mass n 412557).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)