Sez. 3, Sentenza n. 3114 del 22/06/1978 (Rv. 392570 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA - SCELTA APODITTICA DI UN DETERMINATO COEFFICIENTE DA PARTE DEL GIUDICE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA - SCELTA APODITTICA DI UN DETERMINATO COEFFICIENTE DA PARTE DEL GIUDICE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento del giudice di merito in ordine alla misura della svalutazione monetaria e incensurabile in Sede di legittimita solo in quanto sia sorretto da motivazione adeguata: tale non puo ritenersi quella consistente nella applicazione di un coefficiente scelto apoditticamente, senza alcuna menzione delle certificazioni ufficiali prodotte dall'interessato, per discostarsi dalle quali il giudice e tenuto a fornire una congrua giustificazione. (V 2489/76, mass n 381286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)