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Sez. 3, Sentenza n. 3114 del 22/06/1978 (Rv. 392570 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA - SCELTA APODITTICA DI UN DETERMINATO COEFFICIENTE DA PARTE DEL GIUDICE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392570-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ENTITA - SCELTA APODITTICA DI UN DETERMINATO COEFFICIENTE DA PARTE DEL GIUDICE - CENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento del giudice di merito in ordine alla misura della svalutazione monetaria e incensurabile in Sede di legittimita solo in quanto sia sorretto da motivazione adeguata: tale non puo ritenersi quella consistente nella applicazione di un coefficiente scelto apoditticamente, senza alcuna menzione delle certificazioni ufficiali prodotte dall'interessato, per discostarsi dalle quali il giudice e tenuto a fornire una congrua giustificazione. (V 2489/76, mass n 381286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)