Sez. 2, Sentenza n. 303 del 18/01/1982 (Rv. 417998 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DI UN DATO COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI OBBIETTIVI CONSIDERATI - CENSURABILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - MISURA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - APPLICAZIONE DI UN DATO COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI OBBIETTIVI CONSIDERATI - CENSURABILITÀ.*
L'accertamento del giudice del merito in ordine alla misura della svalutazione monetaria (nella specie trattavasi di danno contrattuale) è incensurabile in Sede di legittimità solo in quanto sia sorretto da motivazione adeguata: tale non può ritenersi quella consistente nell'applicazione di un dato coefficiente di rivalutazione, senza alcuna indicazione degli elementi obbiettivi considerati (periodo di riferimento, indici intermedi, ecc.) per giungere alla Determinazione di tale coefficiente. (V 6514/80, mass n 410298; (V 5905/80, mass n 409699; (V 1143/80, mass n 404621; (V 4858/79, mass n 401475; (Conf 3114/78, mass n 392570; (Conf 3116/77, mass n 386731; (Conf 1876/76, mass n 380671).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)