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Sez. L, Sentenza n. 11811 del 29/11/1993 (Rv. 484540 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - In genere | Interpretazione - Compito esclusivo del giudice del merito - Criteri - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484540-01

Impugnazioni civili - Appello - Citazione di appello - In genere

L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello - che compete al giudice del merito nell'esercizio di un potere non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato quanto agli apprezzamenti formulati - deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto stesso risulti corredato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)