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Sez. L, Sentenza n. 5829 del 26/05/1995 (Rv. 492479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE | Regole di ermeneutica contrattuale - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Formulazione letterale di contenuto sostanziale - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello - che rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se correttamente motivata - non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale, e deve essere condotta tenendo conto sia della formulazione letterale, sia del contenuto sostanziale dell'atto stesso in relazione alla finalità che la parte intende perseguire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)