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Sez. U, Sentenza n. 2430 del 06/04/1983 (Rv. 427293 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - MANCANZA - PRESTAZIONI EFFETTUATE IN BASE AD INCARICO VERBALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, DI UN'INEQUIVOCA VOLONTÀ DI INSERIRE IL DIPENDENTE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - NECESSITÀ - DECRETO DI AMMISSIONE DI RISCATTO DEL SERVIZIO PRESTATO SENZA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE SUCCESSIVAMENTE ASSUNTO - IDONEITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO A CONCRETARE LA INDICATA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427293-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - MANCANZA - PRESTAZIONI EFFETTUATE IN BASE AD INCARICO VERBALE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE, DI UN'INEQUIVOCA VOLONTÀ DI INSERIRE IL DIPENDENTE NELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE - NECESSITÀ - DECRETO DI AMMISSIONE DI RISCATTO DEL SERVIZIO PRESTATO SENZA ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE SUCCESSIVAMENTE ASSUNTO - IDONEITÀ DI DETTO PROVVEDIMENTO A CONCRETARE LA INDICATA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alle prestazioni lavorative subordinate, che vengano effettuate in base ad incarico meramente verbale in favore della Presidenza del consiglio dei ministri (nella specie, prestazioni di operatore di macchina compositrice per matrici), come in genere in favore delle amministrazioni centrali dello stato, può ravvisarsi un rapporto di pubblico impiego, anziché un rapporto di lavoro di natura privatistica, nonostante la Mancanza di una formale nomina, solo quando da Atti scritti, anteriori o successivi, emerga l'inequivoca volontà dell'amministrazione di inserire il dipendente nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica e per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Pertanto, ove quel dipendente sia stato solo in un secondo momento assunto come pubblico impiegato, la suddetta inequivoca volontà, in relazione alle prestazioni in precedenza effettuate senza assunzione, non è ravvisabile nel decreto con cui venga ammesso al riscatto, per fini pensionistici, del servizio prestato prima dell'assunzione medesima, secondo la previsione del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, tenuto conto che siffatto riscatto è contemplato anche per servizi in precedenza resi allo stato o ad altri enti pubblici all'infuori di un rapporto di pubblico impiego. (V 6649/81, mass n 417503; (V 5337/78, mass n 395106; (V 2439/77, mass n 386153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 23/06/1961 num. 520 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)