Sez. 2, Sentenza n. 4206 del 06/05/1987 (Rv. 452961 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - OBBLIGHI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA ASSENZA EFFETTIVA DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE ANCHE ALL'IPOTESI DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - OBBLIGHI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - CONSEGNA DELLA COPIA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA ASSENZA EFFETTIVA DEL DESTINATARIO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DELLA SUDDETTA DISPOSIZIONE ANCHE ALL'IPOTESI DI NOTIFICAZIONE PRESSO IL DOMICILIATARIO.*
L'art. 139 cod. proc. civ. allorquando prescrive che se la consegna dell'atto da notificare non avviene a mani proprie del destinatario deve essere fatta nel comune di residenza dello stesso, "ricercandolo" nella casa di abitazione, dove ha l'ufficio o dove esercita l'industria o il commercio, non va inteso nel senso che lo ufficiale giudiziario debba accedere a tutti i locali dell'immobile in cui effettua la notifica, per accertarsi se il destinatario è presente, ma nel senso che, recatosi in uno dei luoghi predetti e appreso da una delle persone indicate dalla norma stessa che il destinatario è assente, deve consegnare la copia a detta persona. Tale disposizione trova applicazione anche con riguardo all'ipotesi di notificazione presso il domiciliatario (art. 141 primo comma) nel senso che l'ufficiale giudiziario, ove il domiciliatario non si trovi nella casa o nell'ufficio rispettivamente indicati nella dichiarazione di elezione di domicilio, può consegnare la copia dell'atto rispettivamente a persona addetta alla casa o all'ufficio con le medesime modalità previste dall'art. 139. (V 4530/79, mass n 401031; (V 1834/79, mass n 398213; (V 566/77, mass n 384119).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)