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Sez. 5, Sentenza n. 2587 del 05/02/2014 (Rv. 629354 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Notifica prima della scadenza del termine di cui all'art. 12 dello Statuto del contribuente - Conseguenza - Illegittimità dell'avviso - Limite - Ricorrenza delle specifiche ragioni di urgenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629354-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, dichiarativa della nullità dell'atto impositivo, ritenendo le reiterate condotte penali tributarie del contribuente, unitamente alla sua asserita partecipazione ad una frode fiscale, una valida ragione d'urgenza ai fini dell'anticipazione della sua notifica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)