diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 670 del 02/02/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204255 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Audizione delle parti | Mancata audizione - Nullità - Sussistenza - Condizione: solo se la parte comparsa ha chiesto di essere sentita e l'audizione è stata negata.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204255-01

Atti e provvedimenti del giudice - Camera di consiglio - Audizione delle parti

Nell'udienza camerale (art. 127 cod. proc. pen.), la partecipazione dei difensori e gli altri destinatari degli avvisi è soltanto facoltativa. Ciò comporta che gli stessi vengano sentiti solo nel caso in cui, essendo comparsi, lo chiedano. Ne consegue che, per integrarsi l'ipotesi di nullità di cui all'art. 127 comma terzo cod. proc. pen., occorre che la parte, comparsa all'udienza camerale, chieda di essere sentita e che detta audizione sia stata negata dal giudice. (Fattispecie in tema di opposizione della parte offesa a richiesta di archiviazione del P.M., di cui all'art. 409 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)