Sez. 5, Sentenza n. 4078 del 07/10/1996 Cc. (dep. 18/11/1996) Rv. 206622 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI | Opposizione all'archiviazione - Audizione delle parti interessate - Obbligatorietà - Esclusione - Illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei difensori - Sufficienza - Valutazione discrezionale del G.I.P. sulla necessità di procedere all'esame delle parti - Sussistenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELLE PARTI
Nell'udienza camerale disposta a seguito di opposizione all'archiviazione, il giudice non ha alcun obbligo di procedere all'esame della parte interessata. La necessità di procedere a tale incombente è rimessa esclusivamente al suo discrezionale apprezzamento. Quando perciò siano presenti i difensori dell'indagato e dell'opponente e questi abbiano illustrato le rispettive posizioni, nessuna nullità può essere dedotta per non avere il gip proceduto all'audizione dei loro assistiti. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rilevato che nel caso particolare non risultava nel verbale di udienza nessuna esplicita richiesta in tal senso, ma ha affermato che essa non sarebbe comunque vincolante per il giudice e che la facoltà di presentare memorie al giudice, prevista dall'art. 121 cod. proc. pen., esclude ogni possibile violazione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)